Aggiornata al 20 Luglio 2020
QUESTE INFORMAZIONI SARANNO COSTANTEMENTE AGGIORNATE NEL RISPETTO
E SECONDO LE DISPOSIZIONI EMANATE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI
Alla luce delle modifiche legislative apportate all’art. 88 della Legge n. 24 del 2020 dall’articolo 183 della Legge n. 77 del 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), pubblicato il 18 luglio in Gazzetta ufficiale, Vertigo, per dare esecuzione alla nuova normativa, che interviene dopo 4 mesi di piena operatività della normativa precedentemente, sta già operando, anche tramite la propria associazione di categoria, per acquisire dalle Autorità competenti i necessari approfondimenti e chiarimenti.
Vertigo, così come le società di ticketing interessate alla vendita dei biglietti degli spettacoli da essa organizzati, si riservano di aggiornare il prima possibile i titolari dei biglietti di concerti, anche attraverso l’aggiornamento delle FAQ.
Il periodo entro il quale i concerti/spettacoli potranno subire rinvii o annullamenti coincide con la durata dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato dalla delibera 31.01.2020 del Consiglio dei Ministri, ferme le eventuali proroghe se verranno definite da successivi provvedimenti legislativi, per tutti i concerti/spettacoli di artisti italiani e/o internazionali. Per gli spettacoli oggetto di annullamento troverà applicazione l’emissione del voucher prevista dal DL 17.3.2020 n. 18, convertito con modifiche dalla Legga 24.4.2020 n. 27 e da ultimo modificato dal DL 19.5.2020 n.34.
È previsto un voucher per tutti i concerti/spettacoli annullati compresi nel periodo di cui alla FAQ numero 1 puoi chiedere un voucher, spendibile entro 18 mesi dall’emissione (vedi FAQ numero 4,5 e 6).
Il biglietto acquistato è, con la richiesta del voucher, riconvertito in un credito da utilizzare entro 18 mesi, secondo modalità operative e gestionali che saranno individuate e implementate dai sistemi di vendita. L’emissione del voucher, come previsto dall’art. 88 del DL 17.3.2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legga 24.4.2020 n. 27 e da ultimo modificato dal DL 19.5.2020 n.34, assolve gli obblighi di rimborso dell’Organizzatore e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.
Il valore del voucher sarà pari a quello indicato dal titolo di accesso cui si riferisce, comprensivo anche del diritto di prevendita; ti sarà pertanto riconosciuto un credito pari all’importo totale indicato sul biglietto per il concerto/spettacolo annullato.
Attenzione: il voucher non comprenderà le somme pagate dall’acquirente alle ticketing company per i servizi d’intermediazione nell’acquisto dei titoli e recapito dei biglietti, ossia delle commissioni che vengono applicate a parte rispetto al titolo di accesso, a fronte di un servizio reso e certificato fiscalmente.
Il voucher riporterà i seguenti elementi essenziali:
• Data di emissione
• Data di scadenza
• Valore del voucher
• Organizzatore
• Un codice particolare/di controllo/numero progressivo
Si specifica che il voucher non dà diritto all’accesso nei luoghi dei concerto/spettacolo essendo necessario, invece, il possesso di regolare titolo di accesso.
Non necessariamente, potrai usarlo quante volte vuoi fino al raggiungimento del tuo credito ed eventualmente integrarlo per completare ulteriori acquisti. Attenzione: il voucher è spendibile solo per l’acquisto di biglietti a concerti/spettacoli dell’organizzatore che lo ha emesso.
I voucher sono cumulabili tra loro: puoi usare più voucher per una singola transazione.
Riassumendo: il voucher esaurirà la sua validità ad assorbimento del valore ivi indicato. Pertanto, potrà essere valido per più acquisti anche in momenti diversi ovvero potrà essere a parziale pagamento di un evento a maggior prezzo d’ingresso così come potrai usare più voucher contemporaneamente per acquistare uno o più titoli d’ingresso.
L’acquirente richiederà il voucher trasmettendo il relativo titolo d’acquisto* alla ticketing company (ossia al sistema di biglietteria attraverso il quale ha acquistato il biglietto).
La ticketing company, effettuato l’annullo del titolo di ingresso, trasmetterà direttamente il voucher all’acquirente del biglietto via mail o secondo le modalità che pubblicherà sul proprio sito internet.
*Il rilascio del voucher sarà successivo alla ricezione del titolo d’acquisto.
Coloro che hanno acquistato un biglietto attraverso i punti di vendita dovranno procedere alla richiesta del voucher attraverso il canale online, perché i punti di vendita non sono abilitati al rilascio del voucher.
Coloro che hanno acquistato un biglietto con l’opzione “ritiro sul luogo dell’evento” e quindi, non sono in possesso fisicamente del biglietto, riceveranno i dati necessari per poter effettuare la richiesta di emissione del voucher via mail.
Tutte le specifiche saranno rese disponibili dalle ticketing company, pertanto ti consigliamo di visitare direttamente i loro siti web.
La richiesta del voucher deve essere presentata alla ticketing company entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020, convertito con la Legge 27/2020 e modificato dal DL 34/2020 oppure dalla diversa data di comunicazione dell’annullamento dello specifico concerto/spettacolo. Per agevolare lo spettatore, l’Organizzatore accetterà comunque la richiesta di voucher presentata dallo spettatore entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione dell’annullamento dello specifico concerto/spettacolo.
Dopodiché verrà inviato - con tempistiche indicate dalla Ticketing Company - un voucher di pari importo al titolo di accesso, utilizzabile entro 18 mesi dalla sua emissione.
Non devi fare nulla.
I titoli di accesso già acquistati per l’evento originario sono considerati validi per i concerti/spettacoli rinviati a data successiva.
Considerata l’emergenza sanitaria nazionale e la conferma dello spettacolo per la nuova data, non è prevista la possibilità di rimborso, né quindi, l’emissione di un voucher. A chi dovesse comunicare, nei 30 giorni successivi alla pubblicazione di queste FAQ o all’annuncio della nuova data, se successivo, per tutti i Concerti/Spettacoli rinviati, la propria impossibilità a parteciparvi, potrà essere data dall’Organizzatore, con specifica informativa sui siti di riferimento dell’Organizzatore e del ticketing, la possibilità di richiedere, entro lo stesso termine di 30 giorni, il voucher di cui alla FAQ n. 3.
SÌ.
I titoli già emessi in relazione alla prima location sono validi anche in relazione alla nuova. Allo spettatore sarà attribuito un posto di valore economico almeno pari a quello originario, con contestuale rilascio di segnaposto il giorno dell’evento riportante il nuovo posto assegnato.
SÌ.
Ogni sistema di biglietteria fornirà indicazioni specifiche che ti permetteranno di rivendere il biglietto secondo le modalità che ti indicherà; su queste piattaforme il prezzo dei biglietti è sempre uguale al prezzo originale.
Fermo restando quanto scritto sopra, la richiesta di emissione del voucher dovrà essere trasmessa via mail direttamente al Servizio Cliente dell’Organizzatore del concerto/spettacolo.
Per qualsiasi dubbio, problema o necessità puoi rivolgerti al nostro Servizio Clienti dedicato: info@vertigo.co.it
Il periodo entro il quale i concerti/spettacoli potranno subire rinvii o annullamenti coincide con la durata dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato dalla delibera 31.01.2020 del Consiglio dei Ministri, ferme le eventuali proroghe se verranno definite da successivi provvedimenti legislativi, per tutti i concerti/spettacoli di artisti italiani e/o internazionali. Per gli spettacoli oggetto di annullamento troverà applicazione l’emissione del voucher prevista dal DL 17.3.2020 n. 18, convertito con modifiche dalla Legga 24.4.2020 n. 27 e da ultimo modificato dal DL 19.5.2020 n.34.
È previsto un voucher per tutti i concerti/spettacoli annullati compresi nel periodo di cui alla FAQ numero 1 puoi chiedere un voucher, spendibile entro 18 mesi dall’emissione (vedi FAQ numero 4,5 e 6).
Il biglietto acquistato è, con la richiesta del voucher, riconvertito in un credito da utilizzare entro 18 mesi, secondo modalità operative e gestionali che saranno individuate e implementate dai sistemi di vendita. L’emissione del voucher, come previsto dall’art. 88 del DL 17.3.2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legga 24.4.2020 n. 27 e da ultimo modificato dal DL 19.5.2020 n.34, assolve gli obblighi di rimborso dell’Organizzatore e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.
Il valore del voucher sarà pari a quello indicato dal titolo di accesso cui si riferisce, comprensivo anche del diritto di prevendita; ti sarà pertanto riconosciuto un credito pari all’importo totale indicato sul biglietto per il concerto/spettacolo annullato.
Attenzione: il voucher non comprenderà le somme pagate dall’acquirente alle ticketing company per i servizi d’intermediazione nell’acquisto dei titoli e recapito dei biglietti, ossia delle commissioni che vengono applicate a parte rispetto al titolo di accesso, a fronte di un servizio reso e certificato fiscalmente.
Il voucher riporterà i seguenti elementi essenziali:
• Data di emissione
• Data di scadenza
• Valore del voucher
• Organizzatore
• Un codice particolare/di controllo/numero progressivo
Si specifica che il voucher non dà diritto all’accesso nei luoghi dei concerto/spettacolo essendo necessario, invece, il possesso di regolare titolo di accesso.
Non necessariamente, potrai usarlo quante volte vuoi fino al raggiungimento del tuo credito ed eventualmente integrarlo per completare ulteriori acquisti. Attenzione: il voucher è spendibile solo per l’acquisto di biglietti a concerti/spettacoli dell’organizzatore che lo ha emesso.
I voucher sono cumulabili tra loro: puoi usare più voucher per una singola transazione.
Riassumendo: il voucher esaurirà la sua validità ad assorbimento del valore ivi indicato. Pertanto, potrà essere valido per più acquisti anche in momenti diversi ovvero potrà essere a parziale pagamento di un evento a maggior prezzo d’ingresso così come potrai usare più voucher contemporaneamente per acquistare uno o più titoli d’ingresso.
L’acquirente richiederà il voucher trasmettendo il relativo titolo d’acquisto* alla ticketing company (ossia al sistema di biglietteria attraverso il quale ha acquistato il biglietto).
La ticketing company, effettuato l’annullo del titolo di ingresso, trasmetterà direttamente il voucher all’acquirente del biglietto via mail o secondo le modalità che pubblicherà sul proprio sito internet.
*Il rilascio del voucher sarà successivo alla ricezione del titolo d’acquisto.
Coloro che hanno acquistato un biglietto attraverso i punti di vendita dovranno procedere alla richiesta del voucher attraverso il canale online, perché i punti di vendita non sono abilitati al rilascio del voucher.
Coloro che hanno acquistato un biglietto con l’opzione “ritiro sul luogo dell’evento” e quindi, non sono in possesso fisicamente del biglietto, riceveranno i dati necessari per poter effettuare la richiesta di emissione del voucher via mail.
Tutte le specifiche saranno rese disponibili dalle ticketing company, pertanto ti consigliamo di visitare direttamente i loro siti web.
La richiesta del voucher deve essere presentata alla ticketing company entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020, convertito con la Legge 27/2020 e modificato dal DL 34/2020 oppure dalla diversa data di comunicazione dell’annullamento dello specifico concerto/spettacolo. Per agevolare lo spettatore, l’Organizzatore accetterà comunque la richiesta di voucher presentata dallo spettatore entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione dell’annullamento dello specifico concerto/spettacolo.
Dopodiché verrà inviato - con tempistiche indicate dalla Ticketing Company - un voucher di pari importo al titolo di accesso, utilizzabile entro 18 mesi dalla sua emissione.
Non devi fare nulla.
I titoli di accesso già acquistati per l’evento originario sono considerati validi per i concerti/spettacoli rinviati a data successiva.
Considerata l’emergenza sanitaria nazionale e la conferma dello spettacolo per la nuova data, non è prevista la possibilità di rimborso, né quindi, l’emissione di un voucher. A chi dovesse comunicare, nei 30 giorni successivi alla pubblicazione di queste FAQ o all’annuncio della nuova data, se successivo, per tutti i Concerti/Spettacoli rinviati, la propria impossibilità a parteciparvi, potrà essere data dall’Organizzatore, con specifica informativa sui siti di riferimento dell’Organizzatore e del ticketing, la possibilità di richiedere, entro lo stesso termine di 30 giorni, il voucher di cui alla FAQ n. 3.
SÌ.
I titoli già emessi in relazione alla prima location sono validi anche in relazione alla nuova. Allo spettatore sarà attribuito un posto di valore economico almeno pari a quello originario, con contestuale rilascio di segnaposto il giorno dell’evento riportante il nuovo posto assegnato.
SÌ.
Ogni sistema di biglietteria fornirà indicazioni specifiche che ti permetteranno di rivendere il biglietto secondo le modalità che ti indicherà; su queste piattaforme il prezzo dei biglietti è sempre uguale al prezzo originale.
Fermo restando quanto scritto sopra, la richiesta di emissione del voucher dovrà essere trasmessa via mail direttamente al Servizio Cliente dell’Organizzatore del concerto/spettacolo.
Per qualsiasi dubbio, problema o necessità puoi rivolgerti al nostro Servizio Clienti dedicato: info@vertigo.co.it
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